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Nuove minacce alla libera informazione

Leggo, con stupore e sbalordimento, il decreto legge 262 del 3 ottobre 2006, aggregato alla finanziaria, che in un articolo di sole dieci righe ("Riproduzione di articoli di riviste o giornali"), travolge alla chetichella la legge del 1941 sul diritto d'autore. La nuova norma, in vigore appunto dal 3 ottobre, stabilisce che ogni riproduzione, anche parziale, di articoli di riviste o giornali, venga pagata agli editori. La formulazione precedente prevedeva, come unico obbligo per chi riproduceva l'articolo, la citazione della fonte e dell'autore. Cosa significa? Che tutto quello che accade in Rete, dove milioni di persone, da anni, riproducono, catalogano, diffondono - senza altro fine che quello di comunicare, studiare, condividere conoscenza e informazione - migliaia di articoli e dati, non potrà più esistere. Perchè queste attività, che hanno cambiato la fisionomia della comunicazione pubblica e privata, dovranno essere pagate. E, per giunta, non agli autori degli articoli, ma agli editori. Si tratta dunque di una modifica sostanziale e gravissima. Addio a milioni di siti indipendenti, di blog, di forme di comunicazione della società civile. Un colpo violentissimo e irrimediabile alla democrazia della comunicazione, in rete e fuori dalla rete. Un colpo alla democrazia. Fuori da ogni regola europea e in spregio dei diritti umani. E' possibile che la norma servisse, nelle intenzioni, a proteggere il diritto d'autore da forme di copiatura a scopo di lucro. Ma il risultato è un attentato alla libertà di espressione e di comunicazione. Se si tratta di un errore bisogna correggerlo immediatamente. Se non è un errore dichiaro che mi batterò con tutte le forze per sconfiggere una decisione grave. La prima cosa da fare è ritirare il provvedimento e tornare alla formulazione precedente.

Giulietto Chiesa


Ecco il testo in questione: Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006 […] Art. 32. Riproduzione di articoli di riviste o giornali 1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1- bis . I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

da www.megachip.info del 18 ottobre 2006


Anna Politkovskaja

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Ultimo aggiornamento
26 novembre 2008